Statuto
VITE DA COLORARE
ASSOCIAZIONE JONICA MALATTIE RARE E NEUROLOGICHE GRAVI
Art.1 - Costituzione
Tra gli aderenti al presente statuto si costituisce una Associazione denominata VITE DA COLORARE - Associazione Jonica Malattie Rare e Neurologiche Gravi.
L'Associazione è ordinata ed amministrata ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali. Essa si configura quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale (o.n.l.u.s.), ai sensi del D.Lgs 460/97 e successive modifiche ed integrazioni e userà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo “o.n.l.u.s.”.
La sede sociale è in Grottaglie (TA), via Rubichi, 1/A.
L' Associazione con delibera del Consiglio Direttivo ha facoltà di variare sede sociale, senza che ciò comporti modifica del presente Statuto, di istituire sedi secondarie e di svolgere le proprio attività anche al di fuori della propria sede sociale.
L' Associazione può aderire e/o affiliarsi ad altre organizzazioni, enti ed associazioni operanti in Italia e all'estero.
L' Associazione ha durata illimitata, non ha scopi di lucro ed è aperta a tutti indipendentemente dalle opinioni politiche, confessionali ed ideologiche e dall'appartenenza a categorie, enti e razze diverse.
Art.2 - Oggetto
L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, facendosi specifico divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate nella lett. a) dell'art. 10 del D.Lgs 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ovvero accessorie.
- Non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre aggregazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- Impiega gli utili e gli avanzi per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- Devolve il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- redige il bilancio o rendiconto annuale;
- assicura la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
In particolare l'Associazione intende perseguire i seguenti scopi:
- Promuovere e creare un collegamento tra i genitori allo scopo di approfondire tutte le tematiche e le problematiche inerenti le malattie rare;
- Sostenere, stimolare, collaborare con gruppi scientifici allo scopo di orientare problemi di ricerca, assistenza, educazione, istruzione, informazione e formazione professionale;
- Istituire borse di studio per ricercatori;
- Promuovere, attraverso seminari, studi, convegni, pubblicazioni, collegamenti con associazioni anche straniere, la diffusione dell'ampia problematica delle malattie rare e neurologiche;
- Stabilire stretti rapporti di collaborazione e collegamento con gli enti pubblici e privati (Scuola, A.S.L., Enti Locali e Territoriali), nonché con associazioni aventi analoghe finalità per promuovere la nascita di una rete di servizi integrati di assistenza sociale e socio-sanitaria per la presa in carico di persone affette da malattie rare e neurologiche gravi, avendo cura che questi servizi siano al passo con lo stato dell'arte delle conoscenze ed indirizzi universalmente accettati su1le malattie rare e le strategie di intervento rigorosamente controllate e ritenute efficaci ed etiche dalla comunità scientifica e dalle organizzazioni internazionali dei genitori;
- Garantire il miglior sviluppo possibile delle potenzialità delle persone affette da malattie rare e neurologiche gravi, operando per l'autonomia personale e lavorativa degli stessi, prestando particolare attenzione agli interessi e ai diritti delle persone meno dotate e in tal senso operando in tutte le sedi istituzionali per il raggiungimento di quegli obiettivi di largo respiro che consentano la presa in carico delle persone affette da malattie rare gravi anche nell'età adulta;
- Promuovere tutte quelle attività atte ad un confronto con analoghe realtà internazionali, favorendo la creazione di una rete informativa e di solidarietà internazionale;
- Creare gruppi di auto aiuto di familiari di persone affette da malattie rare;
- Sensibilizzare con qualsiasi manifestazione e con ogni mezzo di informazione l'opinione pubblica e gli organi pubblici nazionali, internazionali, regionali e locali ai problemi della qualità della vita delle persone affette da malattie rare e dei congiunti e di promuovere ed organizzare strutture ed iniziative per il reperimento tra l'altro di mezzi finanziari da destinare al raggiungimento degli scopi statutari;
- Creare e/o accedere a strutture che possano essere utili a fini riabilitativi, quali vasche di ambientamento o terapeutiche, palestre appositamente attrezzate e quant'altro possa essere utile a sviluppare le potenzialità residue dei pazienti. L'associazione inoltre potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, destinate al reperimento di fondi, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. de14 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche ed integrazioni. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali l'associazione potrà, tra l'altro, possedere e gestire e/o prendere, dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; concludere contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, accettare donazioni, proporre manifestazioni di solidarietà che possano sostenerla e autofinanziarsi con quote associative.
L’Associazione potrà partecipare a gare d’appalto indette da Enti Pubblici e Privati, anche in A.T.S.(Associazione Temporanea di Scopo ) per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto.
L’Associazione potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e realizzare rapporti di partenariato con altre imprese sociali e non, enti pubblici e privati.
L’associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali di solidarietà e utilità sociale, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse in quanto dirette alle medesime finalità. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell'organizzazione.
L’associazione inoltre porrà eventualmente in essere soltanto le attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale di solidarietà sociale.
In caso di particolare necessità, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
L'Associazione non potrà corrispondere ai lavoratori dipendenti salari o stipendi superiori del 20 % rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l’Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune
Art.3 - Soci
Socio è colui che aderisce alle finalità dell'associazione e contribuisce a realizzarle, senza limiti temporali alla vita associativa. Il numero degli associati è illimitato. Possono diventare associati persone fisiche e giuridiche che ne accettino lo statuto e ne condividano gli scopi.
L'adesione all'Associazione comporta per l'associato di maggiore età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Tutti gli associati sono ugualmente eleggibili alle cariche sociali e si distinguono in
- Soci Fondatori: per tali intendendosi coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione;
- Soci Ordinari: per tali intendendosi coloro che - maggiori di età - hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo;
- Soci Onorari: per tali intendendosi coloro i quali, per specifiche benemerenze, o in quanto contribuiscano all'implementazione del patrimonio sociale con lasciti, sovvenzioni, contribuzioni e liberalità, vengono individuati dal Consiglio Direttivo e proposti, per la nomina, all'Assemblea.
Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, con la osservanza delle seguenti modalità:
- indicare i dati anagrafici richiesti per la compilazione della tessera sociale e gli altri eventuali dati stabiliti dagli organi sociali;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni degli organi sociali;
- pagare l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.
E' compito del Consiglio Direttivo deliberare sull'ammissione dei nuovi soci. Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea Ordinaria, nella sua prima convocazione. I nuovi soci saranno iscritti nell'apposito Libro Soci tenuto in forma libera, anche meccanografica.
Ciascun associato deve corrispondere la quota annuale al momento dell'accettazione della domanda e, successivamente, entro i primi due mesi dell'esercizio in corso. II versamento della quota associativa non crea alcun diritto di partecipazione agli utili e, in particolare, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare, nè per successione a titolo universale.
Hanno diritto di partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con le quote sociali.
II socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviarsi al Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata A.R.. II recesso avrà effetto dalla data di invio della relativa comunicazione; farà fede la data del timbro postale. Non da diritto a restituzione dell'eventuale rateo di quota associativa per il periodo residuo dell'esercizio sociale nel quale è stato esercitato.
La qualifica di associato si perde:
a) per decesso e/o dimissioni;
b) per mancato versamento della quota associativa trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
d) per violazioni degli obblighi statutari.
II socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza ai doveri previsti dallo Statuto o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione.
L'esclusione degli associati è proposta dal Consiglio Direttivo, che sospende l'associato fino all'Assemblea seguente, che deve deliberate in merito. In caso di proposta di esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Tale provvedimento, quindi, è comunicato all'associato per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Entro trenta giorni da tale comunicazione l'associato può presentare ricorso all'Assemblea per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al Presidente dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo provvede ogni anno alla revisione delle liste degli associati.
Art.4 Doveri e diritti del soci
I soci sono tenuti:
- alla osservanza della Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- al pagamento delle quote sociali.
I soci hanno diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall' Associazione;
- a partecipare all' Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative.
Si decade dalla qualifica di socio esclusivamente:
- per decesso;
- per recesso o volontario mancato versamento della quota sociale annua;
- per espulsione deliberata dall'Assemblea Ordinaria qualora l'associato agisca in modo contrastante all'interesse e alle finalità dell'associazione.
Art.5 - Organi dell'Associazione
Gli organi dell'Associazione vengono democraticamente eletti. Essi sono:
- l' Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Revisore dei Conti, solo nel caso tale figura professionale si rendesse necessaria per obblighi di legge e/o laddove l’Assemblea decidesse di nominarlo ritenendolo organo utile e funzionale agli interessi e/o tutela dell’Associazione e dei propri associati.
Eventuali erogazioni di rimborsi spese o compensi per l'espletamento di particolari funzioni a favore dell'associazione da parte di associati, avverranno tassativamente nei modi stabiliti dalle vigenti leggi in materia e compatibilmente con la natura di associazione senza scopo di lucro e di o.n.l.u.s.
Art.6 - Assemblea generale
L' Assemblea generale è composta da tutti gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa e può essere sia Ordinaria che Straordinaria. L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria (che possono tenersi anche nella stesso giorno) viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria, nel periodo che va dal 31 dicembre al 30 aprile dell'anno successivo, salvo altre disposizioni di legge, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Per motivi straordinari è facoltà del Consiglio Direttivo convocare l'Assemblea ordinaria oltre il predetto termine.
La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, dovrà specificare la data, il luogo, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno della riunione e potrà contenere l'indicazione della data e dell'ora della seconda convocazione, che non potrà tenersi nello stesso giorno fissato per la prima.
Le Assemblee saranno validamente costituite in prima convocazione quando vi intervenga la maggioranza degli associati. In seconda convocazione saranno valide qualunque sia il numero degli associati presenti.
Le votazioni avverranno per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora lo richiedesse la maggioranza dell'Assemblea. E' ammessa una sola delega per socio, per iscritto, da presentare al Presidente dell'Assemblea prima delle votazioni.
L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi da altra persona eletta dall'Assemblea stessa a maggioranza dei presenti.
II verbale dell'Assemblea sarà redatto da un Segretario, nominato al momento dall'Assemblea stessa, e dovrà essere riportato con le deliberazioni prese su apposito Libro dei verbali. II verbale dell'Assemblea, previa lettura, è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente dell'Assemblea o suo delegato.
Art.7 – Assemblea Ordinaria
La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avverrà mediante comunicazione per iscritto, anche per vie informatiche, presso la residenza o la sede degli associati, con preavviso di almeno 5 giorni.
Le deliberazioni sono valide quando sono prese dalla metà più uno degli associati presenti.
L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
- delibera l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- elegge il Consiglio Direttivo determinando il numero dei consiglieri in carica e degli eventuali supplenti;
- elegge il Revisore dei Conti, laddove ritenga di dotare l’Associazione di tale figura professionale;
- delibera l'esclusione degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre al suo vaglio.
Art.8- Assemblea Straordinaria
La convocazione dell'Assemblea Straordinaria, che potrà svolgersi nello stesso giorno dell’Assemblea Ordinaria, avverrà mediante comunicazione per iscritto anche per vie informatiche, presso la residenza o la sede degli Associati. Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono valide quando sono prese dai tre quarti degli associati presenti.
L' Assemblea straordinaria delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione e l'eventuale liquidazione del fondo comune e/o la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.
Delibera, altresì, su ogni questione ad essa demandata dal Consiglio Direttivo.
Art.9 - II Consiglio Direttivo
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di componenti, formato da almeno tre Consiglieri, tra i quali un Presidente ed un Vice Presidente eletti dal Consiglio stesso a maggioranza semplice.
Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati maggiorenni.
II Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suo i componenti possono essere rieletti.
Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo e resterà in carica per un anno.
I Consiglieri decadono per dimissioni, o se assenti senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Consiglieri decada dall'incarico, entro trenta giorni il Consiglio deve convocare l'Assemblea per eleggere un sostituto che rimarrà in carica non oltre la durata del Consiglio stesso. II Consiglio, in attesa della nomina del nuovo Consigliere, può provvedere in via temporanea ed urgente alla sua sostituzione procedendo per cooptazione tra tutti gli Associati. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente, ovvero ogni qualvolta un terzo dei componenti ne faccia richiesta, e almeno due volte all'anno .
La convocazione, con l'indicazione del giorno, dell'orario e della sede della riunione nonchè l'individuazione dell'ordine del giorno, sarà effettuata almeno cinque giorni prima dell'adunanza, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica e comunque con ogni strumento idoneo che certifichi l'avvenuta convocazione. Nei casi d' urgenza, essa potrà avvenire telefonicamente o a mezzo fax o posta elettronica o, comunque, con ogni strumento idoneo che certifichi l' avvenuta convocazione con un preavviso di due giorni dalla data fissata.
Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.
In tal caso, è necessario che sia consentito al Presidente di:
- accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- regolare lo svolgimento della riunione;
- constatare e proclamare i risultati della votazione.
Ed inoltre:
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione nei quali i consiglieri potranno affluire, dovendosi ritenere sciolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
II Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza di entrambi su votazione del Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del Consiglio saranno verbalizzate da un Segretario all'uopo nominato tra i presenti.
I verbali saranno trascritti nell'apposito "Libro dei verbali del Consiglio Direttivo" e saranno sempre sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, ed in caso di assenza di quest'ultimo dal Vice Presidente.
II Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea dei soci.
In particolare è competenza del Consiglio Direttivo:
- nominare il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere;
- gestire l'Associazione e compiere tutte le attività ritenute necessarie e/o opportune per il perseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi di cui all'art.2 del presente Statuto;
- deliberare in ordine a criteri. priorità e modalità delle iniziative da intraprendersi dall'Associazione;
- redigere i programmi di reperimento dei fondi e di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- provvedere all'attuazione delle delibere dell'Assemblea, controllandone il corretto compimento e vigilando sull'eventuale impiego delle risorse economiche all'uopo stanziate;
- deliberare sull'ammissione di nuovi associati;
- determinate le quote associative;
- convocare le Assemblee;
- predisporre i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- proporre in merito all'esclusione dell'associato che si sia reso inadempiente riguardo alle disposizioni del presente statuto o dell'eventuale regolamento interno.
Art.10 - II Presidente
Il Presidente ha 1a rappresentanza e 1a firma sociale. Egli dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale.
Presiede il Consiglio Direttivo nonchè l'Assemblea degli associati provvedendo alla formulazione dei relativi ordini del giorno. Verifica la regolarità della costituzione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il loro svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Redige, in collaborazione con il Consiglio Direttivo, la relazione annuale.
In caso di estrema urgenza assume i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vice Presidente. Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
II Presidente resta in carica tre anni e decade per dimissioni, scioglimento del Consiglio Direttivo o revoca dell'incarico da parte del Consiglio Direttivo.
Art.11 - Revisore dei Conti
II Revisore dei conti, laddove l’Assemblea dei soci ritenesse di dotare l’Associazione di tale figura professionale, è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Il Revisore dei Conti deve essere in possesso dei requisiti professionali per 1'esercizio del controllo legale, della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo. II Revisore dei Conti può essere eletto anche tra i non associati, ed in questa caso può partecipare all'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, con funzioni consultive e senza diritto di voto.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, ove invitato dal Presidente, senza diritto di voto.
La eventuale corresponsione di emolumenti individuali annui non dovranno in ogni caso essere superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n.336, e successive modificazioni e integrazioni, per il Presidente del Collegio Sindacale delle Societa' per azioni.
Art.12 - Gratuità delle cariche associative
Tutte le cariche associative sono ricoperte ed espletate a titolo gratuito, salvo i rimborsi delle spese - debitamente documentate - preventivamente deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 13 - Patrimonio
Il Patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
- dalle quote associative;
- dai contributi degli associati;
- da eventuali contributi, erogazioni e fondi pubblici e privati;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di associati o di terzi;
- da proventi di attività istituzionali, direttamente connesse o complementari;
- dalla gestione dei beni che comunque divengono proprietà dell'Associazione.
Le somme versate a titolo di quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.
L'Associazione può altresì ricorrere al credito nei confronti dei terzi e dei propri soci.
Art.14 - Bilancio
II bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. II bilancio - unitamente alla relazione del Presidente sulla gestione, al conto preventivo, alla relazione del Tesoriere e/o del Revisore dei Conti - è depositato nella sede amministrativa, a disposizione degli associati, almeno sette giorni prima del giorno di convocazione dell'Assemblea.
E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale.
In particolare, l'eventuale residuo attivo di bilancio sarà devoluto come segue:
1) al fondo comune;
2) per la realizzazione di attività di cui all'art.2 del presente statuto.
Art.15 - Divieto di distribuzione degli utili
E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione, nonchè di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre O.n.l.u.s. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Art.16 - Scioglimento
La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Assemblea delibera sull'assegnazione del patrimonio sociale e, dedotte le passività, lo devolve ad altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. A tal fine l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori.
Art.17 - Disposizioni finali e di rinvio
Particolari norme di funzionamento del presente Statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo con l'approvazione dell'Assemblea dei soci.
Per tutto quanta non espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia ed ai principi generali dell'Ordinamento giuridico italiano e dell'Unione Europea. L'associazione inoltre potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, destinate al reperimento di fondi, ovvero accessorie in quanta integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. de1 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.
Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, possedere, e gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; concludere contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, accettare donazioni, proporre manifestazioni di solidarietà che possano sostenerla e autofinanziarsi con quote associative.
Il Segretario Il Presidente
Agostino Cordella Massimo Quaranta
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